AGRITURISMO

art. 1 (Finalità)

1. La Regione, in armonia con le norme del proprio Statuto, cori gli indirizzi di politica agraria nazionale e comunitaria, con i programmi regionali di promozione economica nel settore agricolo e turistico, promuove e disciplina le attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, la permanenza dei produttori agricoli nelle campagne attraverso l’integrazione del reddito aziendale ed il miglioramento delle condizioni di vita, la salvaguardia del patrimonio rurale naturale ed edilizio,- la valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni culturali, ad incentivare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra città e campagna.


art. 2 (Definizione di attività agrituristiche)

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione e
ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, singoli od associati e dai loro familiari di cui all’articolo 230 - bis del codice civile, utilizzando la propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali in termini di tempo di lavoro.

 

art. 3
(Immobili destinati all’agriturismo)


1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

2. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi od in centri abitati destinati a propria abitazione dall’imprenditore agricolo che svolga la sua attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune od in comune limitrofo, purché gli stessi borghi o centri abitati abbiano limitate dimensioni e specifiche caratteristiche e siano stati in tal senso individuati con il piano regionale di cui all’articolo 18.