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Art. 1 (1a)
(Prescrizioni ai comuni in sede di pianificazione paesistica)
1. La pianificazione paesistica prevista dalla normativa vigente in
materia determina le prescrizioni, dirette alla salvaguardia delle zone
di uso civico in vista del preminente interesse alla conservazione della
loro destinazione naturale, alle quali i comuni sono tenuti a conformare
i loro strumenti urbanistici.
Art. 2 (1b)
(Criteri da osservare nella formazione dello strumento urbanistico
generale)
1. I comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e
loro varianti sono tenuti ad osservare i seguenti criteri:
a) il piano urbanistico comunale generale deve essere elaborato tenendo
conto della finalità di salvaguardare la destinazione delle zone di
proprietà collettiva di uso civico in conformità alla loro
classificazione con lo scopo di garantire la conservazione dei diritti
civici;
b) la destinazione a scopo edificatorio di natura residenziale,
turistica, commerciale, artigianale od industriale delle zone di
proprietà collettiva di uso civico deve essere normalmente esclusa,
salvo che la necessità di un ordinato sviluppo urbanistico del comune
non richieda la devoluzione ad uso edificatorio di talune delle zone
medesime e sempre che sussista la possibilità della conservazione
dell'uso civico in altri ambiti territoriali del comune;
c) ogni modificazione della destinazione delle zone di proprietà
collettiva di uso civico deve essere specificamente motivata e
documentata;
d) le norme di attuazione dei piani urbanistici comunali generali devono
contenere specifiche disposizioni che disciplinino le zone di proprietà
collettiva di uso civico, con la finalità di preservare i diritti civici
in conformità alla loro natura.
2. La Regione deve essere obbligatoriamente sentita prima dell' adozione
del piano urbanistico comunale generale o di varianti che interessino
zone di proprietà collettiva di uso civico o sulle quali siano pendenti
controversie o esistano pretese di uso civico.
3. Nel caso in cui venga prevista in sede di formazione degli strumenti
urbanistici generali e loro varianti la destinazione ad uso edificatorio
o per servizi di terreni di proprietà collettiva di uso civico gestiti
da comuni, frazioni di comuni, università od altre associazioni agrarie
comunque denominate, deve essere, contestualmente all’adozione degli
strumenti stessi, richiesta da parte degli enti interessati l'
autorizzazione di cui all' articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n.
1766 concernente il riordino degli usi civici.
4. La Regione si determina sulle richieste di autorizzazione di cui al
comma 3. Gli enti interessati non possono, comunque, procedere al
mutamento di destinazione o all’alienazione di terreni di proprietà
collettiva di uso civico prima della definizione del procedimento
di verifica degli strumenti urbanistici generali ai sensi della vigente
normativa in materia urbanistica.
Art. 3 (2)
(Documentazione del piano)
1. I comuni redigono gli strumenti urbanistici sulla base di una
accurata analisi del territorio dalla quale risultino le aree e gli
immobili di proprieta' comunale e demanile, degli enti pubblici e quelli
di proprieta' collettiva appartenenti ai comuni, frazioni di comuni,
universita' ed altre associazioni agrarie comunque denominate.
2. Per l'elaborazione dell'analisi territoriale i comuni si avvalgono
del proprio ufficio tecnico o possono nominare tecnici iscritti all'albo
regionale costituito ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1986, n.
8. (2a)
3. I comuni approvano l'analisi del territorio di cui al comma 1 in sede
di adozione dello strumento urbanistico, la cui documentazione e'
integrata da apposita attestazione comunale sulla eventuale esistenza di
gravami di usi civici.
Art. 4 (2b)
(Attribuzione ai comuni di funzioni e compiti amministrativi
in materia di liquidazione di usi civici)
1. Sono attribuiti ai comuni le cui collettività sono titolari dei
diritti di uso civico le funzioni ed i compiti amministrativi
concernenti la liquidazione dei diritti stessi gravanti su terreni
privati, i quali, per la destinazione degli strumenti urbanistici
generali e loro varianti, oppure, in mancanza di strumento urbanistico
generale, in quanto ricadenti in aree urbanizzate come indicate dalla
pianificazione paesistica regionale, abbiano acquisito carattere
edificatorio. Nel caso in cui la collettività titolare del diritto di
uso civico sia rappresentata da un ente diverso dal comune, la richiesta
di liquidazione deve pervenire al comune per il tramite dell’ente
interessato.
2. Per la liquidazione dei diritti di uso civico sui terreni di cui al
comma 1, l’accertamento dei valori è effettuato nel rispetto dei criteri
stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7 della l. 1766/1927.
3. Ai fini della determinazione del valore, i comuni si avvalgono del
proprio ufficio tecnico o possono nominare tecnici iscritti all’albo
regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici.
4. Qualora la liquidazione di cui al comma 1 avvenga ai sensi
dell’articolo 7 della l. 1766/1927 e limitatamente ai casi di
sopravvenuto accertamento del vincolo, l’importo della liquidazione
stessa è ridotto fino al sessanta per cento dal comune, con
deliberazione motivata, quando si tratti di costruzione già eseguita o
da eseguire, destinata a prima casa.
5. L’agevolazione di cui al comma 4 si applica, altresì, quando si
tratti:
a) di costruzione od impianti destinati ad attività artigianale di
superficie complessiva inferiore a 1.500 metri quadrati;
b) di costruzione o impianti destinati ad attività di commercio di
superficie di vendita inferiore a 1.500 metri quadrati, per i comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e di superficie di
vendita inferiore a 2.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione
residente superiore a 10.000 abitanti;
c) di costruzioni o impianti destinati ad attività turistico-ricettive
ed agrituristiche di superficie complessiva inferiore a 2.000 metri
quadrati e di superficie complessiva inferiore a 2 ettari per le
strutture ricettive all’aria aperta e per gli impianti sportivi.
6. Qualora la liquidazione dei diritti di uso civico non avvenga ai
sensi dei commi precedenti, la Giunta regionale, previa diffida a
provvedere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi, nel
rispetto di quanto disposto dall’articolo 49 dello Statuto regionale,
mediante le proprie strutture ovvero mediante la nomina di un
commissario ad acta, le cui spese sono a carico del comune stesso. Il
comune può comunque adempiere autonomamente fino all’effettiva adozione
dell’atto sostitutivo.
7. A richiesta dell’interessato l’importo della liquidazione può essere
rateizzato in cinque annualità con l’applicazione dell’interesse annuo
al tasso legale vigente.
Art. 8 (5)
(Norme per l’alienazione di terreni di proprietà
collettiva di uso civico edificati o edificabili)
1. I comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni
agrarie comunque denominate possono alienare i terreni di proprietà
collettiva di uso civico posseduti dagli stessi:
a) agli occupatori, se già edificati;
b) con le procedure di asta pubblica, se divenuti edificabili.
2. L’alienazione di cui al comma 1, lettera a), può essere effettuata a
condizione che le costruzioni siano state legittimamente realizzate o
che siano condonate ai sensi della normativa vigente in materia di
sanatoria di abusi edilizi. Eventuali successioni nel possesso della
costruzione non pregiudicano la possibilità di richiedere o di ottenere
l’alienazione ai sensi del presente articolo, che è in ogni caso
rilasciata a favore del titolare della costruzione. L’alienazione deve
interessare il suolo su cui insistono le costruzioni e le relative
superfici di pertinenza fino ad una estensione massima corrispondente
alla superficie del lotto minimo imposto dallo strumento urbanistico
vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare. La superficie
agricola occupata dal richiedente ed eccedente il lotto da alienare deve
comunque essere sistemata nei termini e nei modi previsti dalla
normativa vigente in materia di usi civici.
3. Per i terreni di cui al comma 1, lettera b), gli enti possono, prima
di procedere alla pubblica asta, attribuire la proprietà di singoli
lotti a coloro che detengono gli stessi a qualsiasi titolo e che ne
fanno domanda sulla base del prezzo di stima, a condizione che
l’assegnatario si obblighi a destinare il lotto all’edificazione della
prima casa, ovvero all’edificazione di manufatti artigianali necessari
per lo svolgimento della propria attività.
4. Non possono comunque essere alienati i terreni di proprietà
collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti
sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree
protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei
siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale.
(5a)
5. Ai fini della determinazione del valore, gli enti di cui al comma 1
si avvalgono dei propri uffici tecnici o possono nominare tecnici
iscritti all’albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati
tecnici.
6. Qualora, successivamente all’acquisto di un terreno, effettuato con
contratto di compravendita registrato e trascritto, sopravvenga
l’accertamento dell’appartenenza del terreno medesimo alle categorie di
cui all’articolo 39, comma 2, del regio decreto 26 febbraio 1928, n.
332, concernente il regolamento di esecuzione della legge sul riordino
degli usi civici, e si tratti di costruzione destinata a prima casa già
eseguita o da eseguire, l’acquirente ha facoltà di consolidare
l’acquisto a titolo oneroso. La richiesta dell’acquirente deve essere
corredata della copia dell’atto di compravendita e dell’eventuale
provvedimento di concessione edilizia. Ricevuta la richiesta, l’ente
interessato, con deliberazione motivata soggetta ad approvazione della
Regione, stabilisce, a titolo conciliativo, una somma che deve essere
ridotta fino all’ottanta per cento del valore del terreno.
7. L’agevolazione di cui al comma 6 si applica altresì quando si tratti:
a) di costruzioni od impianti destinati ad attività artigianali di
superficie complessiva inferiore a 1.500 metri quadrati;
b) di costruzioni od impianti destinati ad attività di commercio di
superficie di vendita inferiore a 1.500 metri quadrati, per i comuni con
popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti;
c) di costruzioni o di impianti destinati ad attività
turistico-ricettive ed agrituristiche di superficie complessiva
inferiore a 2.000 metri quadrati, e di superficie complessiva inferiore
a 2 ettari per le strutture ricettive all’aria aperta e per gli impianti
sportivi.
8. A richiesta dell’interessato il prezzo di alienazione può essere
rateizzato in cinque annualità con l’applicazione dell’interesse annuo
al tasso legale vigente.
Art. 8 bis (6)
(Destinazione dei corrispettivi e svincolo delle somme investite)
1. I corrispettivi derivanti dall’esercizio delle funzioni di cui agli
articoli 4, 8 e 8 ter devono essere impiegati secondo il seguente ordine
di priorità per:
a) l’acquisizione di terreni di proprietà collettiva di uso civico;
b) lo sviluppo socio- economico dei terreni di proprietà collettiva di
uso civico;
c) gli accertamenti e le verifiche demaniali;
d) la realizzazione ed il finanziamento di opere o servizi pubblici di
interesse della collettività, la manutenzione e gestione delle opere
pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale.
2. Qualora non sia possibile impiegare i corrispettivi ai sensi del
comma 1, gli stessi devono essere depositati ai sensi della normativa
vigente, con vincolo a favore della Regione.
3. La Regione autorizza l’impiego e lo svincolo di cui ai commi 1 e 2 su
richiesta, con deliberazione motivata, dell’ente interessato.
Art. 8 ter (7)
(Mutamento di destinazione e alienazione di terreni
di proprietà collettiva di uso civico non edificabili)
1. Il mutamento di destinazione e l’alienazione di terreni di proprietà
collettiva di uso civico non edificabili, di cui alla l. 1766/1927, sono
subordinati alla autorizzazione della Regione.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate, oltre che per le
finalità agro-forestali previste dall’articolo 41 del r.d. 332/1928,
anche per finalità pubbliche o di interesse pubblico. |