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ARTICOLO UNICO
Tutti i cittadini hanno diritto ad essere informati tempestivamente delle
situazioni di pericolo e danno alla salubrita' dell' aria, dell' acqua, del
suolo e del sottosuolo.
Chiunque puo' prendere visione, presso gli uffici della Regione, degli atti
amministrativi che riguardano le attivita' di modificazione dell' assetto
del territorio o le attivita' che possono provocare inquinamento della aria,
delle acque e del suolo.
Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il presidente della Giunta regionale appronta un elenco degli uffici
regionali che dispongono di dati ed informazioni in materia ambientale e dei
funzionari responsabili, con i relativi orari di apertura al pubblico.
Il richiedente e' tenuto al versamento di un rimborso delle spese vive,
anche in forma forfettaria, secondo la tabella approvata con deliberazione
della Giunta regionale.
Il funzionario responsabile il quale ritenga che l'informazione richiesta
non rientra tra quelle previste nel precedente primo comma e' tenuto ad
informare il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore delegato entro
cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Il richiedente, in caso di rifiuto od inerzia del funzionario responsabile,
puo' rivolgersi al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore
delegato.
Il funzionario responsabile, che ritardi l' accesso alle informazioni, di
cui alla presente legge, oltre quindici giorni dal ricevimento della
richiesta scritta, e' sottoposto a procedimento disciplinare.
Note:
(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30
settembre 1986, n. 27
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