Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 -
Supplemento Ordinario n. 28
Art. 1.
1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.
PARTE PRIMA
Disposizioni generali
Articolo 1
Principi
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.
Articolo 2
Patrimonio culturale
1. Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
Articolo 4
Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.
Articolo 5
Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in
materia di tutela del patrimonio culturale
1. Le regioni, nonche' i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonche' libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librarie private, nonche' su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.
Articolo 6
Valorizzazione del patrimonio culturale
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
TITOLO I
Tutela
Capo I
Oggetto della tutela
Articolo 10
Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi
dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto
pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni,
degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto
pubblico.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione
prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a
soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che
rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse
culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un
interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere,
ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni
pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per
tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come
complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive
civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i
libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di
rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di
rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole
cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità
e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o
storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di
interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od
etnoantropologico;
l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
Articolo 38
Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi
1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi dell'articolo 35.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.
Articolo 39
Articolo 54
Beni inalienabili
1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di
legge;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
Articolo 101
Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed
espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie e conserva un
insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di
promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e
conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione
per finalità di studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di
natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da
importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici,
paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di
fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito,
come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.
Articolo 102
Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.
Articolo 134
Beni paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi
degli articoli da 138 a 141;
b) le aree indicate all'articolo 142;
c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani
paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
Articolo 135
Pianificazione paesaggistica
1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".
2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all'articolo 134, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonche' gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.
Capo II
Individuazione dei beni paesaggistici
Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole
interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o
di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della
Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune
bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto
avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti
di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo
spettacolo di quelle bellezze.
Articolo 142
Aree tutelate per legge
1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156,
sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro
interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300
metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati
sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti
dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare
per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena
appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di
protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come
definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi
civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in
vigore del presente codice.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla
data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di
attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla
lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei
centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre
1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.
Capo III
Pianificazione paesaggistica
Articolo 143
Piano paesaggistico
1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati.
2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il
piano attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità
paesaggistica. Gli obiettivi di qualità paesaggistica prevedono in particolare:
a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e
delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonche'
delle tecniche e dei materiali costruttivi;
b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili
con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio
paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei
siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree
agricole;
c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli.
3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e
propositivo. La sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell'intero territorio, attraverso l'analisi delle
caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la
conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare,
riqualificare e valorizzare;
b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso
l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del
paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di
pianificazione e di difesa del suolo;
c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di
qualità paesaggistica;
d) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e
l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
e) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri
connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di
gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e
delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle
aree significativamente compromesse o degradate;
g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli
interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle
quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo
sostenibile delle aree interessate;
h) individuazione, ai sensi dell'articolo 134, lettera c), di
eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli
articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di
utilizzazione.
4. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione e' consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 3, lettere d), e), f) e g), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.
Capo III
Pianificazione paesaggistica
Articolo 143
Piano paesaggistico
1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati.
2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il
piano attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità
paesaggistica. Gli obiettivi di qualità paesaggistica prevedono in particolare:
a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e
delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonche'
delle tecniche e dei materiali costruttivi;
b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili
con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio
paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei
siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree
agricole;
c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli.
3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e
propositivo. La sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell'intero territorio, attraverso l'analisi delle
caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la
conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare,
riqualificare e valorizzare;
b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso
l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del
paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di
pianificazione e di difesa del suolo;
c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di
qualità paesaggistica;
d) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e
l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
e) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri
connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di
gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e
delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle
aree significativamente compromesse o degradate;
g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli
interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle
quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo
sostenibile delle aree interessate;
h) individuazione, ai sensi dell'articolo 134, lettera c), di
eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli
articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di
utilizzazione.
4. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione e' consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 3, lettere d), e), f) e g), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.