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Capitolo 4 rapporti con gli enti pubblici |
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Art. 27. - L'architetto cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici di qualunque tipo e/o Commissioni presso Enti pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona, dei poteri o del prestigio inerenti alla carica pubblica o all'ufficio pubblico esercitato per trarne un vantaggio professionale per sé o per gli altri. Art. 28. - L'architetto non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e delle presenti norme. Art. 29. - L'architetto che esegue per incarico di Pubbliche Amministrazioni strumenti urbanistici e loro varianti deve astenersi dal momento dell'incarico e fino alla loro approvazione definitiva dall'assumere incarichi privati di progettazione nell'area oggetto dello strumento urbanistico. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che abbiano collaborato alla stesura del piano o che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto. Art. 30. - L'architetto che svolge l'incarico di consulenza per un'Amministrazione Pubblica in forma occasionale o continuativa, non può assumere incarichi professionali privati e pubblici aventi oggetto attinente la consulenza. Tale divieto è esteso anche a quei professionisti che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto. Art. 31. - Nell'esercizio professionale l'architetto non potrà abbinare la propria firma come architetto incaricato di svolgere mansioni professionali, anche parziali, a quelle di altri professionisti o persone, non autorizzate dalla legge, ad assumere identiche mansioni o responsabilità. Art. 32. - È competenza del Consiglio dell'Ordine dirimere i casi dubbi in merito all'applicazione delle norme del presente capitolo. |